Il Consulente Tecnico di Parte (CTP) viene nominato dall’Avvocato al fine di garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente nell’ambito del processo. Il CTP ha il diritto di assistere a tutte le indagini indicate dal CTU. Durante le operazioni peritali il CTP può presentare delle istanze o delle osservazioni di cui il consulente tecnico d’ufficio dovrà tenere conto, e può stilare una relazione a conclusione del proprio operato. In particolare, partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU, e pone chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche. Inoltre il CTP deve impegnarsi affinché il CTU e il consulente tecnico di controparte adottino metodologie corrette ed esprimano pareri pertinenti ai dati raccolti e sostenuti dalla letteratura specialistica. Il CTP, sempre nell’interesse primario di tutelare i minori coinvolti nella vertenza giudiziaria, si astiene dal consultarli e/o ascoltarli direttamente o comunque in occasioni esterne alla CTU, anche nel caso in cui gli venisse richiesto dal Cliente e/o dall’Avvocato, evitando così ogni possibile contatto, come indicato dal codice deontologico degli psicologi italiani (art.31) e da specifiche linee guida accreditate in campo psicogiuridico. Il CTP mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con l’Avvocato, quale parte committente, e con il Cliente, chiarendo la scelta di metodi e strumenti, e riservandosi il diritto di rinunciare al mandato qualora le richieste fossero in contrasto con la propria cognizione ed etica professionale.
Gli Psicologi che intendono operare in ambito giuridico, sia svolgendo il ruolo di CTU, sia quello di CTP, dovrebbero maturare una particolare esperienza in questo campo, conoscendo non solo le leggi, ma anche il contesto culturale e professionale in cui gli operatori del diritto si muovono. (Fonte: Ordine degli Psicologi del Veneto Gruppo di Lavoro Valorizzazione dello Psicologo “Consulente” in ambito Forense – La CTU Psicologica in ambito Civile e nel diritto di Famiglia e nel Danno non Patrimoniale).
Il ruolo dello Psicologo Forense si differenzia dal ruolo dello Psicologo Clinico.
In ambito clinico la valutazione psicodiagnostica ha finalità terapeutiche, il Cliente è il paziente, è prevista l’alleanza diagnostica, terapeutica con il paziente e non è prevista la simulazione.
In ambito forense la valutazione psicodiagnostica prevede il nesso causale, ha finalità d’indagine, il Cliente è il Giudice, l’Avvocato, il Medico Legale, l’Infortunistica, prevede la collaborazione con l’esaminato e deve considerare la simulazione.
La consulenza tecnica di parte può essere richiesta:
- nell’area civile nei procedimenti per separazione o divorzio per l’affidamento dei minori, per la valutazione delle capacità genitoriali, nei casi di interdizione, valutazione del danno psichico per sinistri, mobbing, stalking;
- dall’Infortunistica o dalla Medicina Legale per la valutazione del danno psichico;
- nell’area penale per valutazioni sulla capacità di intendere e volere (imputabilità), sulla pericolosità sociale, sulla capacità di stare in giudizio e di rendere testimonianza, su presunti abusi e maltrattamenti sui minori.
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