“Per giudicare un uomo bisogna almeno conoscere il segreto del suo pensiero, delle sue sventure, delle sue emozioni.” (Honoré De Balzac)
La psicologia è la scienza che studia il comportamento, le funzioni mentali e i processi emotivi, cognitivi e sociali normali e patologici.
La Psicologia Forense è una branca della Psicologia Giuridica e si occupa dei fattori psicologici rilevanti al fine della valutazione giudiziaria. Le sue applicazioni possono riguardare il diritto civile, penale, minorile e la medicina legale civilistica e assicurativa.
La psicopatologia forense è la disciplina di confine e di sovrapposizione tra le conoscenze medico-psichiatriche e quelle psicologiche cliniche.
Attualmente la psicologia forense ha raggiunto una collocazione stabile nel mondo legale, in quanto sempre più spesso lo Psicologo Esperto in Psicologia Forense viene chiamato dal Giudice a svolgere indagini psicologiche rilevanti al proprio giudizio. Inoltre molti sono gli Psicologi presenti nei Tribunali, anche in collaborazione collegiale con altre figure professionali nell’ottica della complementarietà.
Lo Psicologo Consulente in ambito forense è lo Psicologo che ha effettuato uno specifico percorso di formazione, è tenuto a mantenere un costante aggiornamento professionale come previsto dal Codice deontologico, utilizza metodologie d’indagine validate scientificamente e si differenzia dallo psicologo clinico.
L’Ordine degli psicologi del Veneto ha costituito un gruppo di lavoro per la valorizzazione dello psicologo consulente in ambito forense e ribadisce: “Lo psicologo è chiamato ad accettare un mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze (art. 37 C.D.), e in ragione della sua responsabilità etico-professionale deve essere consapevole che i suoi atti professionali nell’ambito giudiziario, possono interferire ancor più significativamente nella vita delle persone e in particolare in quella dei minori coinvolti”
Gli strumenti richiesti in ambito forense devono avere le caratteristiche psicometriche di validità e attendibilità. Per validità si intende il grado di precisione ed accuratezza con cui di fatto il test misura ciò che si propone di misurare. Un metodo si definisce attendibile quando i punteggi ottenuti da un gruppo di soggetti sono coerenti e stabili nel tempo, dopo molte somministrazioni, fatte anche da specialisti diversi, in assenza di cambiamenti evidenti.
Per la formazione della prova scientifica “… il Giudice deve verificare la stessa validità scientifica dei criteri e dei metodi utilizzati dal perito, allorchè essi si presentino come nuovi e sperimentali e perciò non sottoposti al vaglio di una pluralità di casi e non dal confronto critico tra gli esperti del settore, potersi considerare acquisiti al patrimonio della comunità scientifica. Quando invece la perizia si fonda su cognizioni di comune dominio degli esperti e su tecniche di indagini ormai consolidate il giudice deve verificare unicamente la corretta applicazione delle suddette applicazioni e tecniche”. (Cass. V 9/7/1993)
E’ preferibile utilizzare metodi oggettivi, ovvero test standardizzati che prevedono una modalità uniforme e predefinita di scoring delle risposte fornite dai soggetti, anzichè test proiettivi che lasciano ampio margine al giudizio soggettivo del valutatore.
Di seguito sono elencate alcune Linee Guida, scientificamente affidabili, raccomandate che hanno l’obiettivo di ridurre gli aspetti legati alla soggettività e alle personali opinioni:
- Linee Guida Deontologiche per lo psicologo forense, in special modo l’articolo 6 esplicita che “Nell’espletamento delle sue funzioni lo psicologo forense utilizza metodologie scientificamente affidabili. Nei processi per la custodia dei figli la tecnica peritale è improntata quanto più possibile al rilevamento di elementi provenienti sia dai soggetti stessi, sia dall’osservazione dell’interazione dei soggetti tra di loro”.
- Linee guida per la consulenza tecnica in materia di affidamento dei figli a seguito di separazione dei genitori: contributi psico-forensi – Protocollo di Milano 17 Marzo 2012.
- Linee Guida Ordine degli Psicologi Consiglio Regionale del Veneto: “Lo psicologo nelle consulenze in ambito civile” a cura del gruppo di lavoro “Valorizzazione dello psicologo consulente in ambito forense” 2011-2012.
- Linee Guida Nazionali – Roma 6.11.10: L’ascolto del minore testimone.
- Buone prassi giudiziarie e psicosociali in favore della bigenitorialità e di contrasto all’alienazione parentale – 15 giugno 2017.
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